Emissioni odorigene: una importante evoluzione a livello nazionale.

Con il nuovo Decreto Direttoriale 309 del 28/06/2023, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno visto finalmente la luce le linee guida di indirizzo in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, già previste dall’art. 272-bis del D. Lgs. 152/2006 introdotto con il D. Lgs. 103/2017. Frutto del lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni di concerto con le Autorità Competenti in materia di emissioni odorigene, il documento tecnico fornisce un riferimento utile per i procedimenti autorizzativi ambientali e per lo sviluppo futuro di nuove leggi regionali.

Nello specifico, i nuovi indirizzi si applicano:

in via diretta agli stabilimenti oggetto della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o autorizzazione alle emissioni;

in via indiretta alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa;

nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nell’AUA od in altre autorizzazioni uniche.

Inoltre, gli indirizzi individuano un elenco “di riferimento” contenente impianti ed attività con potenziale impatto odorigeno e che, nelle rispettive domande autorizzative, devono tenere in considerazione le emissioni odorigene secondo una procedura estesa o semplificata di istruttoria autorizzativa. In aggiunta, viene disciplinata una nuova procedura per i “casi critici”, vale a dire per gli impianti o le attività esistenti e già in fase di esercizio per i quali esistano criticità conclamate quali segnalazioni di disturbo olfattivo.

Il documento, comprensivo di cinque allegati, racchiude i principi per la predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento della procedura istruttoria estesa o semplificata e per le attività di controllo. Resta in capo alle Regioni il compito di individuare ulteriori impianti o attività da sottoporre a valutazioni di carattere odorigeno e gli strumenti per assicurare un elevato livello di tutela ambientale.

Infine, le linee guida rappresentano un primo passo verso una più omogenea applicazione a livello territoriale delle valutazioni di impatto odorigeno di impianti e attività.

Per aver modo di consultare queste linee guida, si rimanda a “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D. Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", disponibile cliccando QUI

icon png
AER Consulting Team

Related Posts