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Risposte Rapide
Domande Frequenti

Consulta le nostre FAQ per trovare risposte rapide alle domande più frequenti

La società è alla ricerca di nuove risorse umane?

Sì, per dare risposta alla sempre crescente richiesta del mercato di figure professionali altamente specializzate in materia ambientale, il team A.E.R. Consulting è in continua crescita, sempre alla ricerca di nuovi collaboratori da integrare nel proprio team, che possano offrire un prezioso supporto nell'espletamento dei servizi offerti nei diversi ambiti: tecnici campionatori, chimici, ingegneri, geologi, giuristi.

Come viene eseguita una "valutazione previsionale di impatto acustico in ambiente esterno"?

A tal fine viene redatta una relazione tecnica ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 03/02 da Tecnico Competente in Acustica, che restituisce una stima dei livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle opere di progetto congiuntamente alla rumorosità già presente in sito, opportunamente rilevata ai sensi del DM 1998 . L'elaborazione avviene mediante l'ausilio di un software che restituisce in forma grafica i livelli di pressione acustica previsti, oltre ad una tabella con i valori puntuali di rumorosità calcolati su singoli e specifici recettori sensibili, preventivamente stabiliti, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla norma di riferimento o dal Piano di zonizzazione acustica predisposta dal Comune nel quale ricadrà l'opera.

In che cosa consiste la "Relazione Tecnica" relativa un rifiuto secondo le Linee guida SNPA del 2021?

E' un documento che il PRODUTTORE deve redigere per formalizzare la procedura di classificazione di un rifiuto che si conclude con l'assegnazione del codice EER.

Cosa è necessario fare per riutilizzare le terre e rocce da scavo?

E' necessario adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 che prescrive inoltre la caratterizzazione chimica di uno o più campioni di terre e rosse da scavo

Che titoli abilitativi in materia ambientali sono ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai sensi del DPR 59/2013 i gestori degli impianti non soggetti ad AIA devono presentare domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi ex capo II titolo IV della sezione II alla parte III del TUA;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del TUA per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del TUA;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del TUA;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 447/1995;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del TUA.

è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, fermo restando la presentazione per il tramite del SUAP

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